Il mero subentro di una impresa in locali già dotati degli impianti audiovisivi o altri strumenti similari non integra di per sé profili di illegittimità qualora gli impianti stessi siano stati installati osservando le procedure (accordo sindacale o autorizzazione dell’Ispettorato) previste dall’articolo 4 della legge 300/1970 e non siano intervenuti mutamenti.
Sono tali le indicazioni fornite dall’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) con la lettera circolare 1881/2019 del 25 febbraio 2019, in merito a modifiche degli assetti societari per fusioni, cessioni, incorporazioni, affitto d’azienda o ramo d’azienda che determinino il cambio di titolarità dell’impresa che, in precedenza, aveva già installato gli impianti in questione.
Ciò non toglie, tuttavia, che il titolare subentrante debba dare comunicazione della variazione all’Ispettorato che ha rilasciato l’autorizzazione degli impianti e attesti che, con il cambio dei titolarità, non sono mutati né i presupposti che hanno legittimato il rilascio dell’atto, né le modalità di uso.
Fonte: Il Sole 24 Ore del 25 febbraio 2019