“IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA SULLE PARTI COMUNI
(Testo in vigore dal 17 giugno 2013)
1. Le deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall’assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell’articolo 1136.
(Articolo aggiunto dall’art. 7, comma 1, L. 11 dicembre 2012, n. 220, a decorrere dal 17 giugno 2013, ai sensi di quanto disposto dall’art. 32, comma 1, della medesima legge n. 220/2012) “
Il presente articolo andrà ad integrare le normative, già vigenti, in riferimento all’installazione di impianti di videosorveglianza nei condomini.
Fino a qualche tempo fa, infatti, esistevano molti ostacoli, che non permettevano la libera installazione di impianti atti a tutelare la sicurezza sia del condominio in sè sia la sicurezza dei singoli condomini. Il nuovo articolo 1122-ter C.C. prevede infatti che il ricorso alla videosorveglianza per la sicurezza nelle parti comuni dei condomini rientri tra le materie che possono essere deliberate a maggioranza semplice degli intervenuti.
Elementi fondamentali saranno:
- la disposizione di cartelli informativi
- la definizione dei tempi minimi di conservazione delle immagini
- l’individuazione delle persone che saranno chiamate a visionare le immagini
- la nomina del responsabile incaricato
- l’eventuale richiesta per la verifica preliminare al Garante.
Le responsabilità amministrative, penali e civili deriveranno dall’inosservanza degli adempimenti previsti.
L’applicazione degli impianti di videosorveglianza non è da considerarsi altresì valida per gli spazi privati.
Se anche voi abitate in un condominio, ma non avete avuto ancora modo di potere installare un impianto a causa di continui disaccordi o della non unanimità dell’assemblea, ma avete e sentite l’esigenza di tutelarvi, tenete presente questa normativa che vi abbiamo appena illustrato.
Ricordatevi che possiamo aiutarvi sempre durante tutto il processo: consulenza, progettazione, installazione, post-vendita.
FONTE: www.secsolution.com - www.e-glossa.it