Il rapporto fra tutela della privacy e ricerca di maggior sicurezza, proprio attraverso l’installazione di telecamere e videocitofoni da parte di un condomino, è sempre controverso.
In base al nuovo regolamento europeo 2016/679, le telecamere possono essere installate ogni volta che siano necessarie per motivi di sicurezza seri e giustificati.
Il Tribunale di Napoli con la sentenza n. 4446 dell’8 maggio scorso si è espresso secondo la quale l’angolo visuale della telecamera deve essere limitato agli spazi di pertinenza esclusiva del condomino che la installa, come l’ingresso della propria abitazione. Vanno quindi evitate le riprese nelle aree comuni, come cortili, pianerottoli, scale e garage, anche se le immagini non vengono registrate. Le riprese nelle parti comuni, ad opera di un condomino, potranno essere effettuate soltanto col consenso di tutti gli altri. In caso contrario per evitare cause, occorrerà prestare la massima attenzione all’inclinazione. Le telecamere posizionate a 45 gradi rispetto alla parete di proprietà del vicino, per la giurisprudenza, sono in grado di consentire la visibilità della proprietà altrui e quindi vanno rimosse (Tribunale di Bergamo, sentenza del 9 maggio 2018, n. 1074).
La regola, però, non vale sempre. Le telecamere necessarie per seri motivi di sicurezza possono essere installate senza il consenso altrui. Lo ha ribadito il nuovo Regolamento europeo sulla privacy, che ha rafforzato le interpretazioni che allargavano le maglie delle riprese. In Italia è entrato in vigore il 25 maggio scorso ma i giudici avevano cominciato ad allinearsi alle nuove regole sulla privacy già all’indomani della sua approvazione che risale al 2016. Anche perché deroghe eccezionali, come appunto la tutela di un diritto in giudizio erano già previste dal Dlgs 196/2003.
Se la telecamera è finta scatta il contenzioso. A San Felice Circeo, un condomino ha citato in giudizio il dirimpettaio, colpevole di aver installato una telecamera grandangolare che inquadrava la propria abitazione. Peccato che la telecamera fosse finta e che avesse l’unico scopo di disincentivare l’ingresso di ladri e malintenzionati. Ma per convincere il vicino della liceità della telecamera giocattolo sono stati necessari due gradi di giudizio.
In questo caso il Tribunale di Latina (ordinanza del 17 settembre 2018), di fronte alla contestazione di mancata informazione, ha sostenuto che è proprio la natura deterrente della telecamera finta a far presupporre che chi la installi non ne dichiari la non inidoneità alla ripresa.